Si informa che l’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n. 58, ha modificato l’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 riguardante le modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto.
In particolare, sono stati soppressi il secondo ed il terzo periodo del citato articolo che prevedevano la possibilità per i contribuenti di ritirare gratuitamente negli uffici comunali i modelli cartacei necessari per la redazione delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche non obbligate alla tenuta delle scritture contabili e la possibilità per l’Agenzia delle Entrate di individuare ulteriori modalità di distribuzione o di invio dei modelli dichiarativi e di altri stampati.
L’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2019 prevede: “i modelli di dichiarazione sono resi disponibili in formato elettronico dall’Agenzia delle Entrate in via telematica”. Non è più prevista la distribuzione dei modelli di dichiarazione in formato cartaceo né presso gli uffici comunali né presso l’agenzia delle entrate.
I modelli necessari per la redazione delle dichiarazioni fiscali sono consultabili e scaricabili dal sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it